Il contributo effettuato alla Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, in quanto ONLUS, può essere detratto dalle imposte o dedotto dal reddito imponibile Irpef (e nel caso delle imprese anche dall' IRES).
Dal 1 Gennaio 2018 - D.Lgs. 117/2017 - sono state introdotte nuove disposizioni in materia di vantaggi fiscali in vigore per le ODV, APS e ONLUS.
Nello specifico:
1. In caso di persona fisica:
Donazioni in denaro e in natura detraibili al 30% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta.
In alternativa, le donazioni in denaro o in natura sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
2. In caso di Enti o Aziende:
Donazioni in denaro e natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e rimozione del limite imposto dalla normativa precedente (70.000 euro/annui).
Se la deduzione supera il reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo d'imposta successivo.
Il donatore è favorito perché:
Ha diverse modalità di risparmio fiscale.
Le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate nella sua disponibilità e quindi si riduce l'impatto delle imposte sulle donazioni.
La deduzione riduce l'imponibile del contribuente.
La detrazione permette di ridurre direttamente l'imposta.
Deduzioni e detrazioni possono essere vincolate a tetti massimi percentuali e/o assoluti.
Ricorda che:
L' intestatario della ricevuta della donazione è la sola persona che può beneficiare della detrazione/deduzione fiscale.
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
È preferibile rivolgersi al proprio consulente di fiducia per scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze.
Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e dalle Onlus a partire dal 1 gennaio 2018. Per gli altri ETS (Enti del Terzo settore) si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS (Enti del Terzo settore): la norma di riferimento rimane la legge 166/16 relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
“La misura di una vita ben spesa non sta in quanto è durata ma in quanto si è donato”.